1. Alle Comunita', alle associazioni e agli enti ebraici, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, e' riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 3. Alle scuole elementari delle Comunita' resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Testo vigente dal 23 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art12 · fonte del testo

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