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Miscellanea
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Legge 22 novembre 1988, n. 516
- Aggiornato al
- 25 maggio 2026
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 83
- Art. 1I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7°…
- Art. 2La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste…
- Art. 3La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di…
- Art. 4Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste…
- Art. 5E' assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista…
- Art. 6La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista e' per motivi di…
- Art. 7I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare…
- Art. 8L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di…
- Art. 9Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto…
- Art. 10Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9…
- Art. 11La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli…
- Art. 12La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli…
- Art. 13La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e…
- Art. 14Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli…
- Art. 15Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18, l'Unione delle…
- Art. 16Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati…
- Art. 17La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il…
- Art. 18La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai…
- Art. 19Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana…
- Art. 20I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale…
- Art. 21Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in…
- Art. 22Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di…
- Art. 23Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi…
- Art. 24Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle Chiese cristiane…
- Art. 25La gestione ordinaria e gli atti di staordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici…
- Art. 26Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro…
- Art. 27Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di…
- Art. 28Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa…
- Art. 29La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si…
- Art. 30A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste…
- Art. 31Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica…
- Art. 32Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il…
- Art. 33L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero…
- Art. 34La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a…
- Art. 35Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge…
- Art. 36Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti…
- Art. 37Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del…
- Art. 38L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento…
