L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorita' competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivita' religiose che si svolgono nelle localita' dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette localita', potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra e' assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonche', unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art4 · fonte del testo

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