La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' genitoriale su di essi. L'insegnamento religioso e' impartito con forme e modalita' che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.

Testo vigente dal 20 gennaio 2022

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-12-29;240~art5 · fonte del testo

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