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A decorrere dal 1° maggio 1946 il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce quello per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e per i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' l'indennita' di anzianita' per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento previsto, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali o particolari, regolamenti aziendali, usi o consuetudini. L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione, in base alle norme della presente legge, possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatori per la invalidita', la vecchiaia e per i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, derivanti: a) da Versamenti volontari; b) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati non alle dipendenze di aziende private del gas; c) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927 se operaio ed al 1° gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a carico della predetta assicurazione, ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dei contributi base versati nella assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'integrazione di cui al successivo art. 9 della legge stessa. Tale supplemento e' riversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge. Il trattamento pensionario complessivo derivante dal cumulo della pensione a carico del Fondo e dal supplemento spettante in base alla applicazione della lettera c), secondo comma, del presente articolo, non puo' superiore i limiti di cui all'art. 13.

Testo in vigore dal 10 agosto 1955 al 1 novembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 151/1976

    Questione infondata
    7 luglio 1976

    Il fondo speciale di previdenza del personale delle aziende private del gas, istituito dalla legge 1 luglio 1955, n. 638, offre al lavoratore una maggiore possibilità e facilità di realizzazione del proprio diritto ponendolo al coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro (tenuto peraltro a versamenti periodici contributivi) per difficoltà economiche od altro. Esso ha una particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del rapporto di lavoro dipendente al quale è legato, e vi confluiscono, in un'unica gestione, oltre a quanto necessario a corrispondere la indennità di anzianità, anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo riguardano. Da ciò consegue che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di liquidazione si inserisce negli aspetti finalistici propri della legge ed è diretta anche a coprire quelle contribuzioni che dovrebbero far capo, nel campo assicurativo, al prestatore d'opera. Il fatto poi che a tale trattenuta non siano tenuti i lavoratori che abbiano acquisito il diritto a pensione, non assume rilevanza qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni anno di servizio, l'importo della indennità dovuta. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della detta legge.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-07-01;638~art11 · fonte del testo

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