Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1976 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 20 e 23

della legge l luglio 1955, n. 638 (norme per la previdenza del

personale delle aziende private del gas), promosso con ordinanza emessa

il 7 novembre 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento civile

vertente tra Caresio Giuseppina, la Società italiana per il gas e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 161 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.

Visti gli atti di costituzione di Caresio Giuseppina e

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Caresio Giuseppina, l'avv. Carlo

Casalena, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 19 gennaio 1972, Giuseppina Caresio

in Riscaldino conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Torino, la

Società italiana per il gas, per conseguirne la condanna al pagamento

della somma di lire 2.989.000 ad integrazione della indennità di

anzianità che le sarebbe stata corrisposta, in violazione delle norme

di cui agli artt. 2120 del codice civile e 9 della legge 15 luglio

1966, n. 604, solo nella misura del 50%.

Il tribunale disponeva, ex art. 107 del codice di procedura civile,

l'intervento in causa dell'INPS avendo la convenuta società eccepita

la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la liquidazione

dell'indennità competerebbe, nel caso, al fondo di previdenza per il

personale aziendale gas, istituito presso l'ente previdenziale con

legge l luglio 1955, n. 638.

Nel corso del giudizio il tribunale ha sollevato, su richiesta

della parte attrice, la questione di legittimità costituzionale degli

artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

È da rilevare che il rapporto di lavoro della Caresio è cessato

il 31 dicembre 1966 e quindi prima degli effetti retroattivi (1

novembre 1967) contemplati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084,

abrogativa della legge n. 638 del 1955.

2. - Osserva il tribunale che, per quanto attiene all'aspetto della

questione riferita all'art. 36 della Costituzione, il meccanismo

disposto dagli articoli di legge impugnati, sia in ordine a chi competa

corrispondere la indennità di anzianità, sia in ordine al modo di

incremento del fondo di previdenza e alla prevista detrazione fino al

50% della indennità nei riguardi dei dimissionari che non abbiano

raggiunto l'età pensionabile, violerebbe il principio affermato dalla

Corte costituzionale in forza del quale l'indennità di anzianità

avrebbe natura di retribuzione differita. Infatti, tale principio,

comporterebbe, come conseguenza logica, che la indennità di

anzianità dovrebbe essere corrisposta integralmente dal datore di

lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto e che il lavoratore non

dovrebbe essere sottoposto a contribuzione alcuna per la costituzione

del fondo di previdenza.

Altra violazione del principio sarebbe rappresentata dal fatto che

la detrazione della indennità di anzianità verrebbe operata per

aggiornare la posizione assicurativa del lavoratore nelle assicurazioni

obbligatorie, mentre la Corte costituzionale avrebbe stabilito, con

sentenza n. 75 del 1968, che la corresponsione dell'indennità stessa

non potrebbe incidere comunque sul diritto al conseguimento delle varie

prestazioni previdenziali previste dall'art. 38 della Costituzione. La

violazione, infine, del principio di eguaglianza si sostanzierebbe in

una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, nell'ambito

della stessa azienda, tra lavoratori licenziati in età pensionabile,

per i quali non è prevista detrazione alcuna, e i lavoratori

licenziati o dimissionari che tale età non abbiano raggiunto.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono regolarmente

costituiti la Giuseppina Caresio e l'INPS. È intervenuto altresì il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - Per l'Avvocatura dello Stato la sollevata questione di

legittimità costituzionale sarebbe infondata sotto tutti i profili sui

quali è stata articolata.

Non vi sarebbe contrasto tra l'art. 11 della legge e il principio

affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75 del 1968 e

confermato in successive pronunzie, in quanto l'attribuzione della

posizione di debitore della indennità di anzianità ad un Ente diverso

dal datore di lavoro non inciderebbe in alcun modo sul diritto

all'indennità stessa, ma anzi ne agevolerebbe la realizzazione,

svincolandola da eventuali difficoltà del datore di lavoro a farvi

fronte.

Non essendo stata denunziata la incostituzionalità dell'art. 26

della legge n. 638 del 1955, come quello che prevede una partecipazione

minima del prestatore d'opera alla costituzione del fondo per

l'indennità di anzianità, la questione relativa a tale partecipazione

sarebbe inammissibile. D'altra parte sarebbe da rilevare che il fondo

eroga anche il trattamento di pensione ai lavoratori e pertanto la

quota contributiva posta a loro carico serve al finanziamento di questa

particolare forma di previdenza, il che rientrerebbe in un aspetto

normale del nostro ordinamento. La detrazione fino al 50% della

indennità dovuta, disposta dagli artt. 20 e 23 della legge, avrebbe,

altresì, lo scopo di assicurare al lavoratore un trattamento di

previdenza in luogo della pensione alla quale non avrebbe diritto;

infatti essa non inciderebbe sul diritto già maturato al conseguimento

delle prestazioni previdenziali, ma mirerebbe proprio a far maturare

tale diritto a favore di coloro per i quali non sia stata ancora

completata la contribuzione per l'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e ciò proprio nell'ambito

della portata dell'art. 38 della Costituzione. Non sussisterebbe,

infine, la denunciata differenza di trattamento nella corresponsione

della indennità fra i dipendenti cessati dal servizio con diritto a

pensione e quelli cessati dal servizio senza diritto a pensione. Si

tratterebbe, invero, di situazioni diverse, diversamente disciplinate

dalla legge, ma sostanzialmente a vantaggio proprio dei lavoratori

senza diritto a pensione, in quanto, per questi, sarebbe previsto un

trattamento preferenziale attraverso il riconoscimento di una misura

maggiore dell'indennità di anzianità.

L'istituto convenuto non assume specifiche conclusioni e si rimette

sostanzialmente alla decisione della Corte.

La difesa della parte attrice ricalca, in sintesi, le motivazioni

dell'ordinanza. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, 20 e 23 della legge l luglio 1955, n.

638, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

2. - Tale legge detta norme particolari in tema di previdenza del

personale delle aziende private del gas, istituendo un fondo la cui

gestione viene affidata all'Istituto nazionale della previdenza

sociale. In vigore all'epoca in cui venne a cessare il rapporto di

lavoro che ha dato luogo alla vertenza dalla quale è originata la

questione di legittimità costituzionale, è stata successivamente

sostituita da altra legge, datata 6 dicembre 1971, n. 1084, con effetto

dal 1 novembre 1967. L'art. 11 della legge impugnata stabilisce, tra

l'altro, che il trattamento da essa previsto, sostituisce quello

dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e per

i superstiti di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive

integrazioni e modificazioni, nonché la indennità di anzianità per

risoluzione del rapporto di lavoro ed ogni altro trattamento previsto,

in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali

e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.

Gli artt. 19 e 20 disciplinano il trattamento relativo alla

liquidazione della indennità di anzianità differenziandolo tra

lavoratore che cessi il servizio con diritto a pensione (art. 19) e

lavoratore licenziato per raggiunti limiti di età (60 anni compiuti) o

per altro motivo e che non abbia acquisito il diritto a pensione (art.

20); l'art. 23 disciplina, invece, la pensione del lavoratore che cessi

dal rapporto di lavoro per dimissioni.

Nel primo caso (art. 19) l'indennità viene liquidata in ragione di

un numero di giornate variabili da 12 a 7 giorni di retribuzione

globale per ogni anno di servizio a seconda l'anzianità pensionabile e

in ragione inversamente proporzionale all'anzianità stessa.

Nel secondo caso (art. 20) l'indennità viene commisurata in

ragione di un numero di giornate variabile da 35 a 45 giorni di

retribuzione globale per ogni anno di servizio e, quindi, secondo un

criterio proporzionale; l'indennità è sottoposta ad una detrazione

fino al 50% per quanto dovuto per l'aggiornamento della pensione

assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la

invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Nel terzo caso (art. 23) l'indennità viene corrisposta in una

percentuale variabile dal 50% al 100% sulla precedente secondo

l'anzianità di servizio (inferiore o superiore ai 10 anni); anche in

questo caso l'indennità è sottoposta ad una detrazione che non può

superare il 50% dell'importo complessivo.

Nel caso, oggetto del presente giudizio, la ricorrente,

dimissionaria, aveva avuto una liquidazione del 100% di quella prevista

dall'art. 20, avendo maturato una anzianità di quasi venti anni di

servizio.

Per quanto attiene all'incremento del fondo, a cui carico è posta

la corresponsione tanto dell'indennità di cui trattasi quanto delle

altre previdenze, l'art. 26 della legge (non impugnato) stabilisce che

ad esso si debba provvedere con un contributo complessivo del 18% della

retribuzione mensile del lavoratore e della tredicesima, ripartito tra

datore di lavoro (17%) e lavoratore (1 %, in esso comprese le spese di

amministrazione).

3. - Si assume, da parte del giudice proponente la questione, che

il meccanismo che fa capo agli articoli impugnati violerebbe gli

articoli della Costituzione ai quali l'ordinanza fa riferimento, sotto

i seguenti profili:

a) gli artt. 20 e 23 della legge 638 del 1955 introdurrebbero una

non accettabile diversità di trattamento tra i dipendenti che abbiano

acquisito il diritto a pensione (art. 19) e i dipendenti che tale

diritto non avrebbero acquisito in quanto per i primi l'indennità non

verrebbe sottoposta a detrazione, con violazione, pertanto, del

principio di eguaglianza;

b) l'art. 36 della Costituzione sarebbe violato in quanto,

costituendo l'indennità di anzianità una forma di retribuzione

differita, essa dovrebbe essere corrisposta direttamente dal datore di

lavoro e, quindi, non posta a carico del fondo, alla cui costituzione

del resto, per il motivo espresso, non dovrebbe partecipare il

prestatore d'opera;

c) la contribuzione posta dall'art. 26 a carico del lavoratore si

risolverebbe nella violazione dell'art. 38 della Costituzione per il

fatto che la detrazione delle indennità verrebbe operata per

l'aggiornamento della pensione assicurativa del lavoratore nella

assicurazione obbligatoria, mentre per l'insegnamento della Corte

costituzionale (sent. n. 75 del 1968) non dovrebbe sussistere

correlazione alcuna tra la indennità di anzianità e le altre forme

previdenziali.

La questione non è fondata.

4. - Con la sentenza n. 75 del 1968, ricordata nell'ordinanza,

questa Corte ha riconosciuto il carattere di retribuzione differita

alla indennità di anzianità attribuendo ad essa il fine di porre in

condizione il lavoratore di superare le possibili conseguenze derivanti

dal venir meno del salario a causa della cessazione del rapporto di

lavoro. Ha stabilito, anche, i criteri che debbono presiedere alla sua

corresponsione, rappresentati da un rapporto proporzionale alla durata

del lavoro prestato nonché al complesso delle retribuzioni di

carattere continuativo dovute al dipendente; ed ha, altresì, precisato

che la corresponsione stessa non incide comunque sul diritto al

conseguimento delle diverse prestazioni di carattere previdenziale

previste nell'art. 38 della Costituzione.

Con ciò la Corte non ha inteso di porre limite alla scelta da

parte del legislatore, nella salvaguardia dei principi costituzionali,

di approntare strumenti legislativi e modalità diverse, avendo

riguardato alla particolare natura del lavoro, all'aspetto proprio

dell'attività svolta da questo o quel complesso aziendale produttivo,

da questa o quella categoria in relazione alle competenze tecniche, per

la realizzazione del fine cui tende l'art. 36 della Costituzione.

Fermo restando il principio che l'indennità di anzianità è

dovuta in ogni caso dal datore di lavoro, nessun problema

costituzionale, per quanto detto sopra, può sorgere per il fatto che

la corresponsione avvenga attraverso sistemi diversi, purché questi

siano idonei a garantirla in ogni caso. All'atto pratico la

costituzione del fondo di cui trattasi offre al lavoratore una maggiore

possibilità e facilità di realizzazione del diritto ponendolo al

coperto da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro per

difficoltà economiche ed altro. Ciò è tanto vero che il fondo è

stato mantenuto con la legge 6 dicembre 1971, n. 1084, ancorché

riordinato alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione dell'intero

sistema previdenziale sociale. Nessuna violazione, pertanto, dell'art.

36 della Costituzione per il fatto che l'indennità venga erogata dal

fondo e non direttamente dal datore di lavoro, il quale peraltro è

tenuto a versamenti periodici contributivi.

Il problema centrale che inerisce alla questione, pertanto, rimane

quello di appurare se il sistema di liquidazione della indennità

stabilito dalla legge tuteli adeguatamente gli interessi e i diritti

dei lavoratori in tema di corresponsione della indennità di

anzianità, soprattutto nei confronti di coloro che abbiano cessato dal

rapporto di lavoro senza aver raggiunto il diritto a pensione sia per

licenziamento per ragiunti limiti di età o per altri motivi, sia per

dimissioni volontarie.

Il fondo, come è dato rilevare dall'art. 11 della legge, ha una

sua particolare natura complessa in quanto concerne tutte le competenze

e previdenze che possono spettare al lavoratore come conseguenza del

rapporto di lavoro dipendente al quale è legato (trattamento di

quiescenza e di pensione, assicurazione obbligatoria per l'invalidità

o la vecchiaia e per i superstiti, indennità di anzianità) e in essa

confluiscono, in un'unica gestione, ed in un unico contesto, oltre a

quanto necessario a corrispondere la indennità oggetto del presente

giudizio anche quei contributi che il lavoratore stesso sarebbe stato

obbligato comunque a versare per le assicurazioni sociali che lo

riguardano.

Consegue da ciò che la trattenuta fino al 50% sulla indennità di

liquidazione non è fine a se stessa ma si inserisce negli aspetti

finalistici propri della legge ed è diretta anche a coprire quelle

contribuzioni che dovrebbero fare capo, nel campo assicurativo, al

prestatore d'opera, senza per questo incidere nella corresponsione

delle prestazioni di carattere previdenziale di cui all'art. 38 della

Costituzione.

In sostanza, nonostante i collegamenti di natura tecnico-organizzativa che presiedono alle plurime finalità del fondo, ogni

istituto previdenziale mantiene la propria fisionomia e autonomia

caratteristica.

Il fatto che alla trattenuta per l'aggiornamento della pensione

assicurativa, non siano sottoposti i lavoratori che abbiano acquisito

il diritto a pensione, non assume rilevanza ai fini dell'art. 3 della

Costituzione qualora si tenga conto delle diversità di calcolo delle

giornate di retribuzione globale che concorrono a determinare, per ogni

anno di servizio, l'importo della indennità dovuta nei casi sopra

precisati nell'analisi dei contenuti degli artt. 19, 20 e 23.

Infatti, ponendo a confronto le due posizioni, si rileva che, pur

tenendo conto della trattenuta del 50% nel caso del lavoratore che non

abbia maturato il diritto a pensione, qualunque sia la causa di

cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia, a suo favore, la

liquidazione della indennità di anzianità comporta pur sempre la

presa in considerazione di un numero di giornate superiore a quello a

cui si fa riferimento per chi il diritto a pensione abbia maturato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11, 20 e 23 della legge 1 luglio 1955, n. 638 (Norme per

la previdenza del personale delle aziende private del gas), sollevata

dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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