Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →

((In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di eta' inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purche' gia' a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto)). 1 Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 401 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto. Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di eta' inferiore ai 18 anni. Non ha diritto alla pensione la vedova quando:

  • a)il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;
  • b)il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;
  • c)sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa. Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilita' permanente e la sua convivenza a carico della stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 1 parola tolta, 40 parole aggiunte.

In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di eta' inferiore al 18° anno o aggiunto: al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoroaggiunto: , purche' gia' a carico aggiunto: del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art19 · fonte del testo

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