Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo non superiore alla cifra di lire 100 milioni per le cooperative, e di lire 500 milioni per i consorzi, la somma da depositarsi come cauzione provvisoria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sara' fissata nella misura dell'1 per cento sino a lire 6 milioni e in ragione dello 0,50 per cento sulla somma eccedente sino alla concorrenza degli importi massimi suddetti. Per gli appalti di opere pubbliche, lavori, forniture e commesse di ogni genere, di importo superiore a quelli indicati, l'ammontare della cauzione sara' quello stesso indicato nell'avviso d'asta o di licitazione per le imprese comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;649~art2 · fonte del testo
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