Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi possono essere ammessi agli appalti di opere pubbliche, nonche' ai lavori, alle forniture ed alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni e delle Aziende di Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici negli stessi limiti di importo per i quali sono rispettivamente iscritti nell'Albo nazionale dei costruttori ovvero - qualora i sodalizi predetti non siano stati ancora iscritti nell'Albo stesso e sino al 17 marzo 1967, giusta l'articolo 24 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificato dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, e dalla legge 5 aprile 1967, n. 162 - negli elenchi di fiducia esistenti presso le singole Amministrazioni ed Enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-07-27;649~art1 · fonte del testo
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