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[1]Non piu' tardi del centoventesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori nominati ai sensi dell'art. 1 della presente legge dovranno essere licenziati. 1 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE
[2]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[3]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La validita' delle patenti di collettore, ufficiale esattoriale e messo notificatore rilasciate ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, e' prorogata al 31 dicembre 1947". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal giorno 13 agosto 1946.
Testo in vigore dal 30 marzo 1947 al 6 aprile 1948
