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[1]Non piu' tardi del centoventesimo giorno dopo la cessazione dello stato di guerra i collettori, gli ufficiali esattoriali e i messi notificatori nominati ai sensi dell'art. 1 della presente legge dovranno essere licenziati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE
[2]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI
[3]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 30 marzo 1947
