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[1]Il Ministro per l'interno, sempre quando riconosca che le partite di cui al precedente articolo non possono, per qualsiasi circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, potra' stabilire, sentiti gli enti interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio, e tradurli in atto, previo parere di una Commissione, di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di uno del Ministero delle finanze e di un altro dell'ente interessato.
[2]La Commissione esprimera' il suo parere nel termine di un mese dalla richiesta.
Testo in vigore dal 25 agosto 1930 al 16 dicembre 2009
