Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1930 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'interno, sempre quando riconosca che le partite di cui al precedente articolo non possono, per qualsiasi circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro tre mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, potra' stabilire, sentiti gli enti interessati, a suo insindacabile giudizio, i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio, e tradurli in atto, previo parere di una Commissione, di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di uno del Ministero delle finanze e di un altro dell'ente interessato.
tolto: La Commissione esprimera' il suo parere nel termine di un mese dalla richiesta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-06-12;1150~art2 · fonte del testo
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