Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1951, n. 333

2

La L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 7) che "Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico."

Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 18/1956

    Questione inammissibile
    12 luglio 1956

    pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzio…

    Art. 2 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini · Art. 3 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1950 al 26 maggio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 maggio 1951, n. 333

    La L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 7) che "Al fine di soddisfare le esigenze tecniche del piano di espropriazione e per ottenere la continuita' territoriale degli appezzamenti che verranno espropriati, e' data facolta' agli Enti indicati nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, di espropriare, in deroga all'art. 5 della legge stessa, limitate superfici boschive soggette a vincolo idrogeologico."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari