Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1956

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/1956 · relatore Antonino Papaldo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 3 e

seguenti del D.P.27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la

istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso

l'Ente autonomo del Flumendosa" e dell'art. 2, comma 2, della legge 21

ottobre 1950, n. 841, contenente "Norme per l'espropriazione, bonifica,

trasformazione ed assegnazione di terreni ai contadini" , nonché degli

artt. 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme

per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria

in Sardegna" , promossi con i seguenti ricorsi:

1) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in

persona del Presidente "pro tempore" della Giunta regionale con atto

notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio

1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28

successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1956, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3 e

seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 264, contenente "Norme per la

istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso

l'ente autonomo del Flumendosa" , e dell'art. 2, comma 2, della legge

21 ottobre 1950, n. 481, intitolata "Norme per l'espropriazione,

bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini".

2) Ricorso proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in

persona del Presidente "pro tempore" della Giunta Regionale con atto

notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 febbraio

1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 28

successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1956, per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 3 e

seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265, contenente "Norme per

l'istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in

Sardegna":

Udita nella pubblica udienza del 30 maggio 1956 la relazione del

Giudice Antonino Papaldo;

Uditi gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione

sarda ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

Con ricorso a questa Corte, notificato al Presidente del Consiglio

dei Ministri il 20 febbraio 1956 e depositato in cancelleria il 28

successivo, la Regione autonoma della Sardegna in persona del

Presidente "pro tempore" della Giunta regionale, ha proposto ricorso,

in base a deliberazione in data 3 febbraio 1956 della stessa Giunta,

contro gli artt. 3 e segg. del D.P. 27 aprile 1951, n. 264, con cui

venne istituita una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso

l'Ente autonomo del Flumendosa, e ne ha chiesto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, lett. a)

e d), 4, lett. c) e d), 6 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna;

ha chiesto altresì, la dichiarazione di illegittimità costituzionale,

per quanto concerne la suddetta Sezione, dell'art. 2, comma 2, della

legge 21 ottobre 1950, n. 841. Ha esposto:

La legge 21 ottobre 1950, n. 841, autorizzò con l'art. 1 il

Governo della Repubblica ad applicare, con alcune deroghe stabilite

negli articoli successivi, la legge 12 maggio 1950, n. 230, con tenente

provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei

territori ionici contermini, ad altri territori nazionali, suscettibili

di trasformazione fondiaria o agraria.

Per il secondo comma del menzionato articolo la determinazione dei

territori in questione doveva essere fatta "dal Governo entro il 30

giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali ove siano già

costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria". ll

Consiglio regionale sardo espresse, interpellato dal Governo, parere

favorevole alla estensione dei provvedimenti di riforma alla Sardegna

ed in conseguenza venne emanato il D.P. 10 aprile 1951, n. 256, con cui

si statuì:

"Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto

il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite

nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e

successive modificazioni.

"Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della

citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli

enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della

legge stessa nel territorio indicato al comma precedente".

In base all'anzidetto art. 2 della legge n. 841 del 1950 fu

emanato il D.P. 27 aprile 1951, n. 264, che istituì una Sezione

speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del

Flumendosa, con lo scopo di esercitare (entro un territorio determinato

dal successivo art. 2), "le funzioni relative alla espropriazione,

bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini,

nonché le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre

1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive

disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica".

Con le disposizioni degli articoli 4 e seguenti lo stesso decreto

n. 264 del 1951 attribuì ad organi dello Stato una serie di competenze

di ordine amministrativo, ma tali disposizioni sono viziate di

illegittimità costituzionale per i seguenti motivi: "I) Invasione di

competenze legislative della Regione. Il legislatore statale,

disciplinando la struttura dell'Ente, il modo di nomina e il

trattamento dei suoi dirigenti, la fissazione dell'organico e dello

stato giuridico dei suoi dipendenti, ed, in particolare, i controlli,

in una parola, dettando norme che concernono l'ordinamento dell'Ente e

quello degli uffici amministrativi destinati ad agire nei suoi

confronti, ha invaso, e tuttora occupa, un territorio giuridico

riservato al legislatore regionale dagli artt. 3, lett. a) e d) e 4,

lett. c) e 6 dello Statuto. E, in quanto il funzionamento dell'Ente

comporta atti di "espropriazione non riguardanti opere a carico dello

Stato" , può ritenersi invaso anche il settore legislativo di cui

all'art. 4 lett. d)"; II) Invasione di competenze amministrative della

Regione. Per quanto poi riguarda il contenuto delle disposizioni in

esame, è facile rilevare come esso invada indirettamente (nel senso

che riconosce a degli organi dello Stato di invadere) un campo

riservato, per il combinato disposto degli artt. 3 lett. a) e d), 4

lett. c) e d) e 6 dello Statuto, alle Autorità amministrative della

Regione; III) Modifica dello statuto speciale della Regione senza

l'osservanza della procedura prevista dallo stesso: "le norme

impugnate, in quanto presuppongono l'appartenenza al legislatore

statale ed al Presidente della Repubblica di funzioni normative, che

viceversa sono costituzionalmente proprie del legislatore regionale, ed

agli organi centrali dello Stato competenze amministrative che

viceversa sono costituzionalmente proprie della Regione, modificano,

arbitrariamente, diverse disposizioni dello Statuto" senza l'osservanza

della procedura stabilita dallo stesso per la sua modifica, e quindi

con violazione della norma statutaria (art. 54) che tale procedura

prescrive.

Quanto all'impugnativa dell'articolo 2, comma 2, della legge 21

ottobre 1950, n. 841, la ricorrente ne ha spiegato così la ragione

nella chiusa del primo motivo, riguardante l'"invasione delle

competenze legislative della Regione":

"poiché il funzionamento dell'Ente comporta atti di espropriazione

non riguardanti opere a carico dello Stato, può ritenersi invaso anche

il settore dell'art. 4, lett. d) (dello Statuto).

È sotto questo profilo è viziato di incompetenza costituzionale,

in quanto lo si possa riferire anche alla Sezione dell'Ente Flumendosa,

il disposto dell'art. 2, comma secondo, legge 12 maggio 1950, n. 230

(recte: 21 ottobre 1950, n. 841), ove si parla della vigilanza sugli

enti indicati nel precedente comma, tra i quali la allora costituenda

Sezione del Flumendosa".

Il ricorso è stato pubblicato, su ordine del Presidente della

Corte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 aprile 1956, n.

98.

Nel giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sostenendo

("Controdeduzioni" depositate l'8 marzo 1956), in via pregiudiziale,

che l'impugnativa della Regione è inammissibile perché non investe le

disposizioni che istituiscono la Sezione, ma solo quelle che ne

regolano la "struttura" ed il "funzionamento": invero, la istituzione

di un ente comprende necessariamente anche l'organizzazione dello

stesso, e pertanto nel riconoscimento della legittimità

dell'istituzione dell'ente da parte dello Stato è compreso il

riconoscimento della legittimità dell'organizzazione dell'ente

medesimo da parte dello Stato. Sicché in linea pregiudiziale conclude

che "l'impugnativa proposta dalla Regione sarda è inammissibile per

acquiescenza da parte della Regione stessa, alla norma legislativa

dell'art. 2, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, perché,

cioè, creatosi l'Ente con legge statale, questo non può essere

organizzato che con legge dello Stato e l'attività di vigilanza,

controllo e coordinamento, di conseguenza, spettano al Potere

amministrativo dello Stato. Peraltro "la norma dell'art. 2 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, è inscindibile nel suo integrale contenuto,

perché il secondo comma" , che riguarda l'organizzazione dell'ente,

"è, necessariamente, complementare del primo", che ne contempla

l'istituzione.

In ordine, poi, ai primi due motivi del ricorso, ha negato che le

norme impugnate contengano alcuna invasione delle competenze

legislative ed amministrative della Regione, assumendo che "la Regione

sarda in materia di creazione, organizzazione, vigilanza e

coordinamento di Enti o Sezioni speciali di Enti per la riforma

fondiaria, come per l'intera materia della riforma fondiaria, difetta

in modo assoluto di potestà legislativa". E quanto all'ultimo motivo,

concernente la modifica dello Statuto della Regione senza l'osservanza

della procedura prevista dalle norme dello stesso, lo ha detto

inconsistente affermando che "nessuna delle invasioni lamentate dalla

Regione sarda è stata compiuta mediante la emanazione delle norme a

torto impugnate".

Indi, con "Note" depositate il 16 maggio 1956 la Regione ha

replicato alla difesa del Presidente del Consiglio.

Con altro ricorso, notificato, depositato e pubblicato nelle stesse

date del precedente, la medesima Regione autonoma della Sardegna ha

impugnato gli artt. 3 e seguenti del D.P. 27 aprile 1951, n. 265,

contenente "Norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione

fondiaria ed agraria in Sardegna", e ne ha chiesto la dichiarazione di

illegittimità costituzionale per violazione delle norme statutarie

precisate nel ricorso di cui sopra s'è detto. Con questo secondo

ricorso non è stata proposta l'impugnativa dell'art. 2, comma secondo,

della legge 21 ottobre 1950.

Come motivi la ricorrente ha addotto gli stessi dell'altro ricorso,

in quanto essendo identico l'oggetto dei due Enti (Sezione speciale per

la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa ed

E.T.F.A.S.: artt. 1 D.P. n. 264 e 1 D.P. n. 265), diversi solo per il

territorio in cui sono destinati ad operare, non possono che essere

identiche le ragioni poste a base delle impugnative delle norme statali

che ne regolano in modo analogo la struttura ed il funzionamento.

Anche nel giudizio istituitosi per il ricorso in parola, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, e ha eccepito ("Controdeduzioni"

depositate l'8 marzo 1956) l'inammissibilità e, in subordine,

l'infondatezza della impugnativa della Regione per considerazioni

analoghe a quelle svolte contro il primo ricorso.

La Regione ha replicato con " Note" depositate il 16 maggio 1956.

È pure intervenuto in giudizio l'E.T.F.A.S. in persona del suo

Presidente "pro tempore" sostenendo di avere diritto a costituirsi o

almeno ad intervenire in giudizio nella sua qualità di

controinteressato. Ma all'udienza di discussione del 30 maggio 1956 la

Corte ha dichiarato con ordinanza che nei giudizi di legittimità

costituzionale non è ammissibile né la costituzione né l'intervento

del controinteressato.Considerato, in diritto:

Nelle due cause riunite, che sono state congiuntamente discusse

all'udienza, può emettersi un'unica pronuncia, stante la identità

delle questioni in oggetto.

Passando all'esame dei ricorsi, giova premettere un cenno circa lo

svolgimento e circa alcuni principi informatori della legislazione

statale in materia di riforma agraria, con particolare riferimento alla

Sardegna.

La legge 12 maggio 1950, n. 230, affidò all'Opera per la

valorizzazione della Sila il compito di provvedere alla ridistribuzione

della proprietà terriera, ricadente in una certa zona del territorio

nazionale, e alla conseguente sua trasformazione, con lo scopo di

ricavarne i terreni da concedersi in proprietà ai contadini. Non cade

dubbio sul punto che tali compiti, devoluti all'Opera predetta, sono di

carattere esclusivamente statale. L'Opera, sottoposta fin dalla sua

istituzione alla vigilanza e alla tutela del Ministero dell'agricoltura

e delle foreste (legge 31 dicembre 1947, n. 1629, art. 3) ricevette, in

vista dei nuovi compiti che lo Stato veniva ad affidarle, una struttura

amministrativa ancora più saldamente legata ai poteri

dell'Amministrazione statale dell'agricoltura (articoli 12 a 15 della

legge 12 maggio 1950).

Con la legge del 21 ottobre 1950, n. 841, art. 1, il Governo fu

autorizzato a determinare, con decreti aventi valore di legge, i

territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, per

rendervi applicabili le norme della legge 12 maggio 1950. Con l'art. 2

della medesima legge 21 ottobre 1950, il Governo fu altresì delegato

ad emanare norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli

enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria nonché dell'ente

autonomo del Flumendosa, che adempissero, nei territori determinati ai

sensi dell'art. 1 della legge stessa, le funzioni attribuite dalla

legge 12 maggio 1950 all'Opera per la valorizzazione della Sila. L'art.

2 della legge 21 ottobre 1950 soggiunge, nel secondo comma, che il

Ministero dell'agricoltura esercita la vigilanza sugli enti indicati

nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini

dell'attuazione della stessa legge. Seguono numerose altre disposizioni

dalle quali si evince, senza possibilità di dubbio, che tutto il

complesso delle attribuzioni inerenti alla "espropriazione, bonifica,

trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini" (titolo della

legge 21 ottobre 1950) rientra nella sfera dei compiti dello Stato, del

quale i vari enti non sono che strumenti di esecuzione, soggetti alla

vigilanza ed ai poteri di coordinamento del Ministero dell'agricoltura.

Allo Stato, direttamente o per il tramite della Cassa per il

Mezzogiorno, fa carico l'onere delle spese (artt. 18 e 24). Delle

Regioni la legge 21 ottobre 1950 parla una sola volta, nell'art. 1,

prescrivendo che le Amministrazioni regionali, ove siano state

costituite, debbano essere sentite prima dell'emanazione del decreto

legislativo ivi previsto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256,

emanato in virtù della più volte ricordata disposizione contenuta nel

secondo comma dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fu

estesa a tutto il territorio della Sardegna la applicazione della legge

12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Due decreti presidenziali, aventi la medesima data del 27 aprile

1951 ed i numeri 264 e 265, emanati in base allo art. 2 della ripetuta

legge 21 ottobre 1950, hanno provveduto ad istituire una Sezione

speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa

(decreto n. 264) ed un Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria

in Sardegna (decreto n. 265). Con l'art. 1 dei due decreti si

stabilisce che la Sezione speciale e l'Ente esercitano, nei rispettivi

territori, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica,

trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini, nonché le

altre attribuzioni previste dalla legge 21 ottobre 1950, e quelle che

potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in

materia di riforma fondiaria e di bonifica. Gli altri articoli dei due

decreti, dopo aver previsto la possibilità di delega dell'esercizio di

alcuni poteri all'Assessore all'agricoltura della Regione sarda

(articoli 3), danno ben scarso rilievo allo intervento degli organi

regionali in questa materia.

È opportuno ora vedere esattamente di che cosa la Regione si duole

nei suoi ricorsi.

Intanto, è da notare che nessuna impugnativa viene avanzata nei

riguardi del decreto legislativo 10 aprile 1951, n. 256, con il quale

fu disposta l'applicazione della legge 12 maggio 1950 e successive

modificazioni a tutto il territorio della Sardegna; e nessuna

impugnativa si muove contro i due primi articoli dei due decreti n. 264

e 265. Si impugnano le "rimanenti disposizioni" di detti decreti, e nel

ricorso relativo alla Sezione speciale presso l'Ente del Flumendosa si

impugna anche l'art. 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n.

841. Ciò significa che nell'or menzionato ricorso relativo alla

Sezione dell'Ente del Flumendosa nessuna impugnativa è stata proposta

contro tutte le altre disposizioni della detta legge. Nel ricorso

relativo all'E.T.F.A.S. nessuna disposizione della legge stessa è

stata impugnata. Così pure, nei due ricorsi, nessuna contestazione

viene mossa circa la legge 12 maggio 1950, anch'essa estesa, con le

successive modificazioni, al territorio della Sardegna.

Ciò premesso, la Corte deve, innanzi tutto, rilevare come sia

stato adempiuto solo incompletamente dalla Regione al dovere di

denunziare in forma specifica le disposizioni della cui legittimità

costituzionale si deve discutere. Come si è detto, l'impugnativa nei

riguardi dei due decreti si riferisce alle "rimanenti disposizioni" dei

detti decreti, esclusi, cioè, gli articoli 1 e 2, mentre nel ricorso

avverso il decreto n. 264 si aggiunge anche l'impugnativa dell'art. 2,

comma secondo, della legge 21 ottobre 1950. Ora, la legge 11 marzo

1953, n. 87, negli articoli 23, primo comma, lett. a), e 34, disponendo

che debbono essere indicate le norme della legge o dell'atto avente

forza di legge che si denunziano come viziate da illegittimità

costituzionale, ha inteso porre alla parte ricorrente un onere, che

trova la sua giustificazione nella esigenza che in questi giudizi, la

cui formula terminativa, in caso di accoglimento del ricorso, deve

essere quella di una precisa dichiarazione di illegittimità

costituzionale di norme ben determinate, la materia del contendere sia

delimitata nella maniera più chiara e più rigorosa. Nella specie, la

impugnativa delle "rimanenti disposizioni" lascia l'equivoco se tali

disposizioni siano state impugnate in tutto o se, invece, siano state

impugnate solo nella parte riguardante l'organizzazione ed il

funzionamento degli enti, come potrebbe apparire dalle argomentazioni

dei ricorsi e delle memorie.

Ad ogni modo, anche ammesso che tutte e singole le "rimanenti"

disposizioni dei decreti - ossia quelle dall'art. 3 all'art. 18 del

decreto n. 264 e quelle dall'art. 3 all'art. 25 del decreto n. 265 -

siano state impugnate (cosa che appare poco credibile alla semplice

lettura dei due testi), la Corte giudica che i ricorsi siano

inammissibili.

È utile ricordare che i due giudizi riuniti, che sono oggi in

esame, sono stati proposti a norma dell'art. 32 della legge 11 marzo

1953, n. 87, in relazione all'art. 134 della Costituzione. L'esercizio

dell'azione promossa dalla Regione è vincolato all'osservanza di

termini e di formalità, previsti dalla citata legge e dalle norme

integrative dettate da questa Corte. Nell'esame di tali ricorsi, anche

la Corte è tenuta ad osservare le predette disposizioni di carattere

processuale, riscontrando se esse siano state rispettate. In caso di

mancata osservanza, la Corte non deve dare ingresso al giudizio di

merito, non essendo lecito confondere questo giudizio con quello di

legittimità costituzionale sollevato in via incidentale con ordinanza

di un organo giurisdizionale.

Nel caso attuale, basta por mente alla esposizione dello sviluppo

della legislazione ed alla portata delle richieste della Regione per

vedere come il merito di tali richieste non possa essere esaminato

dalla Corte.

La lesione della sfera di competenza della Regione e la violazione

delle norme dello Statuto speciale per la Sardegna - se lesione e

violazione vi fossero state - ebbero luogo con il decreto legislativo

10 aprile 1951, n. 256. Con questo decreto, e precisamente con il primo

comma dell'art. 1, si venne definitivamente a stabilire che le norme

della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, si

applicavano, con le deroghe stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n.

841, a tutto il territorio della Sardegna. Con il secondo comma dello

stesso art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1951 fu fatta riserva

di emanare le norme per la istituzione degli enti, o sezioni speciali

di enti "incaricati dell'attuazione della legge stessa (21 ottobre

1950) nel territorio della Sardegna". Questa riserva è stata sciolta

con i successivi decreti n. 264 e n. 265 del 27 aprile 1951, che hanno

formato l'oggetto dell'impugnativa in questa sede.

È certo, dunque, che con il decreto n. 256 venne definitivamente

stabilito che le leggi sulla riforma agraria si applicavano alla

Sardegna. Se, come si è visto, il carattere essenziale di tali leggi

consiste nel delineare i compiti della riforma agraria quali compiti di

esclusiva spettanza dello Stato, è certo che gli enti non sono che

strumenti dell'azione statale, "incaricati dell'attuazione della

legge", come esattamente dice il secondo comma dello art. 1 del decreto

n. 256.

Ora, la Regione non ha impugnato né il decreto legislativo n. 256

né, all'infuori del secondo comma dell'art. 2 della legge 21 ottobre

1950, le leggi che con detto decreto sono state dichia rate applicabili

al territorio della Sardegna. E, quindi, ormai incontrovertibile, per

effetto della mancata' impugnativa delle norme predette, che tutto il

sistema delle leggi relative alla riforma agraria si applica nel

territorio della Sardegna. Il che importa che il sistema stesso non

possa essere scalfito nel suo presupposto essenziale che, come più

volte si è accennato, consiste nel fatto che la riforma agraria

rientra nei compiti dello Stato, il quale vi provvede con lo strumento

di appositi enti.

Ora, è vano impugnare il secondo comma dell'art. 2 della legge 21

ottobre 1950 per contestare i poteri di vigilanza e di coordinamento

del Ministero dell'agricoltura, se non si sono impugnate e non si

impugnano tutte le altre disposizioni della stessa legge 21 ottobre

1950 e tutte quelle - alle quali la legge successiva non ha apportato

deroghe - della legge 12 maggio 1950. Così pure è vano impugnare le

norme, in gran parte di carattere strumentale ed esecutivo, contenute

nei due decreti n. 264 e 265, se resta fermo che anche i due enti

operanti in Sardegna debbono, nella rispettiva sfera territoriale,

adempiere le medesime funzioni attribuite all'Opera per la

valorizzazione della Sila: preparazione dei programmi di trasformazione

fondiaria ed agraria ed esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti

a procedimento di espropriazione; espropriazione dei terreni ed

acquisto o permuta di altri terreni, previa autorizzazione del

Ministero; atti di espropriazione con procedura ed effetti speciali;

indennità corrisposta in titoli dello Stato; spese relative

all'applicazione della legge a carico dello Stato o sul bilancio

statale o su quello della Cassa per il Mezzogiorno. Tutte norme queste

- e l'elenco è tutt'altro che completo - che implicano una disciplina

unitaria, che la Regione avrebbe potuto impugnare nella sua interezza,

ma che non può essere intaccata solo in una parte, che è quella

relativa alla natura degli enti di riforma ed al loro funzionamento.

Né si potrebbe dichiarare, a norma dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, la illegittimità delle norme precedenti come

effetto di una dichiarazione di illegittimità delle norme qui

impugnate, essendo evidente l'impossibilità di capovolgere la

situazione delle cose; in altri termini, non si potrebbe far derivare

l'illegittimità delle norme fondamentali da quella delle norme che ne

costituiscono una derivazione.

Nel quadro ora delineato deve essere posta l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Nei limiti e

nella forma in cui detta eccezione è stata prospettata, essa potrebbe

essere disattesa per le argomentazioni addotte dalla Regione. Si

potrebbe, infatti, accogliere la tesi che avere accettato l'istituzione

degli enti non significa fare acquiescenza alle norme che ne regolano

la struttura ed il funzionamento. Ma l'inammissibilità deriva da una

causa più complessa e più perentoria. La Regione non può lagnarsi di

essere stata esclusa dallo esercizio di poteri che essa ritiene di sua

spettanza nei confronti dei due enti, quando, per mancanza di

impugnativa di quelle norme che regolano fonda mentalmente la materia,

l'impugnazione dedotta non ha logico significato e non ha pratico

effetto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sopra i due ricorsi riuniti, di cui

in epigrafe, proposti dalla Regione autonoma della Sardegna nei

riguardi degli articoli 3 e seguenti dei decreti del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1951, n. 264 e n. 265, contenenti norme per

l'istituzione di una Sezione speciale per la riforma fondiaria presso

l'Ente autonomo del Flumendosa e per l'istituzione dell'Ente per la

trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nonché nei riguardi

dell'articolo 2, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

contenente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed

assegnazione dei terreni ai contadini, li dichiara inammissibili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il giorno 6 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI.

ECLI:IT:COST:1956:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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