Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1983 al 16 settembre 1985. Leggi il testo vigente →

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500 milioni di lire. 1 2 Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni. 1 2 E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1977, n.904

1

La L. 16 dicembre 1977, n.904 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che "Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale e' elevato a 2 miliardi."

L. 19 marzo 1983, n.72

2

La L. 19 marzo 1983, n.72 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi."

Testo in vigore dal 24 marzo 1983 al 16 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1977 al 24 marzo 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 marzo 1983, n.72

    La L. 19 marzo 1983, n.72 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;428~artunico · fonte del testo

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