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Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500 milioni di lire. Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa' stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni. E' salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Testo in vigore dal 27 maggio 1955 al 18 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-05-03;428~artunico · fonte del testo

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