Art. 26 — Spese per la prima elezione dei consigli regionali

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. Nel caso di contemporaneita' della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, e' reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 244/1988

    Parametro
    3 marzo 1988

    Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in canceller…

    Art. 26 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale · Art. 84 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 4 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art26 · fonte del testo

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