Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle regioni interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalle regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, e' reso esecutivo dal Commissario del Governo per ciascuna regione, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della regione, vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art21 · fonte del testo

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