Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige

notificato il 7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria l'8

successivo ed iscritto al n. 11 del Registro 1985, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di Stato,

Sez. V, n. 15/85, in data 23 novembre 1984, con la quale sono state

annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione

del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui

concernono il collegio elettorale di Trento;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto

di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 15/1985 del 23 novembre 1984, di

annullamento delle elezioni regionali del 20 novembre 1983 nella

parte concernente il collegio di Trento, in riferimento agli artt. 1,

2, 4, 25, 26, 27, 30, 33, 36 St. T.-A.A., in relazione all'art. 84

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (come sostituito dall'art. 4 l. 23

dicembre 1966, n. 1147), all'art. 19 l. 17 febbraio 1968 n. 108 e

all'art. 70 l. reg. T.-A.A. 8 agosto 1983, n. 7;

che, la ricorrente lamenta che tale sentenza, anziché

correggere - ai sensi dell'art. 84 d.P.R. n. 570 del 1960, come

modificato dall'art. 4 l. n. 1147 del 1966 - il risultato elettorale,

invalidando l'elezione dei soli 3 candidati della lista

irregolarmente ammessa e redistribuendone i seggi tra le altre liste

in modo proporzionale ai voti rispettivamente ottenuti, annulli in

toto l'elezione regionale per il collegio di Trento, con ciò

menomando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione e

ai suoi organi, dovendo considerarsi, nella specie, sottratto in

radice al Consiglio di Stato di procedere a tale annullamento;

che la stessa ricorrente ha presentato, contestualmente al

ricorso, una istanza di sospensione dell'atto impugnato, alla quale

ha poi rinunciato in data 27 maggio 1985;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiede che il ricorso

sia dichiarato inammissibile, in quanto inteso non a prospettare una

invasione dell'autonomia regionale, ma soltanto l'erroneo esercizio

di un potere spettante ad un organo giurisdizionale e, in subordine,

che esso sia riconosciuto, nel merito, infondato, poiché la

decisione resa con la sentenza impugnata sarebbe, nella specie, la

meglio rispondente all'esigenza di salvaguardare la volontà degli

elettori;

che, la Regione, in una memoria depositata in prossimità della

trattazione della causa, ulteriormente svolgendo i motivi del ricorso

e contestando che la censura possa qualificarsi sotto la specie

dell'error in iudicando, chiede, in via pregiudiziale, la trattazione

del ricorso stesso in pubblica udienza, per consentire il pieno

svolgimento delle sue facoltà di difesa; in via subordinata, un

rinvio della discussione in attesa della imminente pronunzia del

Consiglio di Stato sul parallelo e separato ricorso per revocazione

presentato dinanzi ad esso avverso la medesima sentenza; in linea

gradatamente subordinata, l'accoglimento della censura;

Considerato che non esistono ragioni sufficienti a consigliare la

rimessione della causa in udienza pubblica o comunque il rinvio della

discussione;

che questa Corte ha ripetutamente dichiarata l'inammissibilità

di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad atti

giurisdizionali - nei quali quest'ultima non contesti in radice la

spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a

"censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente

esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando nei quali il

giudice... sarebbe incorso" (sent. n. 289 del 1974), e chieda

perciò, in definitiva, alla stessa Corte di correggere tali errori,

così attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che,

all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);

che, nella fattispecie, l'oggetto della censura regionale è in

realtà l'asserita erroneità dell'iter decisorio del Consiglio di

Stato, per avere esso, in ipotesi, scorrettamente, ritenuta la

sussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento

integrale dell'elezione per il Collegio di Trento;

che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra

quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il

ricorso della Regione Trentino-Alto Adige deve ritenersi

manifestamente inammissibile;

Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla

Regione Trentino-Alto Adige avverso la sentenza del Consiglio di

Stato, Sez. V, n. 15/1985, del 23 novembre 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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