Art. 13 — (Voto di preferenza) L'elettore può manifestare una sola preferenza
Testo vigente dal 25 febbraio 1995
Testo vigente dal 25 febbraio 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1968 al 25 febbraio 1995. 46 parole tolte.
tolto: L'elettore puo' manifestare una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere e' fino a 5, non piu' di due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere e' da 6 a 15 e non piu' di tre nelle altre.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art13 · fonte del testo
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