Gli elettori di cui all'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della regione, con le modalita' di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purche' siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Testo vigente dal 6 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108~art12 · fonte del testo

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