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Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione e' istituita una Commissione regionale per l'artigianato. Essa:

  • a)decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;
  • b)svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attivita' artigiane caratteristiche della Regione stessa;
  • c)svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge. La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento. I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Testo in vigore dal 10 agosto 1956 al 8 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art14 · fonte del testo

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