Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1985, n. 443.
Abrogato dal 8 settembre 1985
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3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1970 al 8 settembre 1985. 313 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con provvedimento del prefetto. La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati. Essa e' composta:
tolto: a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;
tolto: b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;
tolto: c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane piu' rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
tolto: d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;
tolto: e) da un rappresentante dell'E. N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie). I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto. Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:
tolto: a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
tolto: b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;
tolto: c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;
tolto: d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo;
tolto: e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;
tolto: f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa della Provincia. I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;860~art13 · fonte del testo
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