Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1991 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 6 giugno 1991, n. 175.
Abrogato dal 25 giugno 1991
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Articolo abrogato dalla l. 6 giugno 1991, n. 175.
Abrogato dal 25 giugno 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1974 al 25 giugno 1991. 106 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti. La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge nonche' a quelli gia' stipulati nei quali sia espressamente prevista la facolta' dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito, con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento, la cui rata non sia superiore a L. 400.000 e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprieta' indivisa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-08-17;397~art2 · fonte del testo
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