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Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti. La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge nonche' a quelli gia' stipulati nei quali sia espressamente prevista la facolta' dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito, con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento, la cui rata non sia superiore a L. 400.000 e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprieta' indivisa.

Testo in vigore dal 31 agosto 1974 al 25 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;397~art2 · fonte del testo

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