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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Chiunque creda di aver diritto a compensi daziari, di costruzione, di riparazione e di demolizione di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati, a termini degli articoli 3, 9 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificato con i Regi decreti-legge 10 agosto 1923, n. 1882, e 10 aprile 1924, n. 531, deve presentare, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione, regolarmente redatta e corredata dei documenti prescritti dalle norme vigenti, entro il 30 giugno 1932.
[8]Qualora la domanda, parzialmente o irregolarmente documentata, fosse gia' stata presentata, gl'interessati, per non incorrere nella decadenza di cui sopra, debbono, nello stesso termine suindicato, completare la documentazione e rinnovare la domanda nonche' i documenti dei quali fosse scaduta la validita'.
[9]Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano ai compensi daziari e di costruzione riguardanti:
- a)le navi, con i relativi macchinari ed apparecchi ausiliari, dichiarate posteriormente al 30 giugno 1926, e fino a tutto il 31 dicembre 1927 ed ammesse, in forza dei Regi decreti-legge 16 settembre 1926, n. 1783, 9 gennaio 1927, n. 123, e 23 giugno 1927, n. 1385, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, perche' destinate a servizi marittimi di carattere indispensabile;
- b)le navi, con i relativi macchinari ed apparecchi ausiliari, ammesse, precedentemente al 1° luglio 1926, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, le quali, perche' destinate ai servizi marittimi sovvenzionati, abbiano mantenuto il diritto al godimento dei benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, in forza del disposto del 1° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Ciano - Mosconi.
[14]Visto, il guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
