Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1931 al 16 dicembre 2009. 364 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Chiunque creda di aver diritto a compensi daziari, di costruzione, di riparazione e di demolizione di navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati, a termini degli articoli 3, 9 e 13 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, modificato con i Regi decreti-legge 10 agosto 1923, n. 1882, e 10 aprile 1924, n. 531, deve presentare, a pena di decadenza, la domanda di liquidazione, regolarmente redatta e corredata dei documenti prescritti dalle norme vigenti, entro il 30 giugno 1932.
tolto: Qualora la domanda, parzialmente o irregolarmente documentata, fosse gia' stata presentata, gl'interessati, per non incorrere nella decadenza di cui sopra, debbono, nello stesso termine suindicato, completare la documentazione e rinnovare la domanda nonche' i documenti dei quali fosse scaduta la validita'.
tolto: Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano ai compensi daziari e di costruzione riguardanti:
tolto: a) le navi, con i relativi macchinari ed apparecchi ausiliari, dichiarate posteriormente al 30 giugno 1926, e fino a tutto il 31 dicembre 1927 ed ammesse, in forza dei Regi decreti-legge 16 settembre 1926, n. 1783, 9 gennaio 1927, n. 123, e 23 giugno 1927, n. 1385, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, perche' destinate a servizi marittimi di carattere indispensabile;
tolto: b) le navi, con i relativi macchinari ed apparecchi ausiliari, ammesse, precedentemente al 1° luglio 1926, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, le quali, perche' destinate ai servizi marittimi sovvenzionati, abbiano mantenuto il diritto al godimento dei benefici del Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, in forza del disposto del 1° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 1° giugno 1931 - Anno IX
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Ciano - Mosconi.
tolto: Visto, il guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;747~art1 · fonte del testo
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