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[1]Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicita' del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.
[2]Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonche' le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
