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[1]Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicita' del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettera e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.

[2]Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonche' le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art7 · fonte del testo

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