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Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
