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Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
