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[1]Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
[2]1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
[3]2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.
[4]Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
[5]Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta, la dicitura «Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge».2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
