Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
[2]1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
[3]2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.
[4]Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
[5]Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta, la dicitura «Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge».
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
