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[1]La procura del Re, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.
[2]I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.
[3]Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili pressi gli Uffici centrali o presso la Prefettura.
[4]I tre esemplari per il Provveditorato agli studi richiesti dal primo comma dell'articolo 1, sono destinati: uno alla Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra citta' della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
