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[1]La procura del Re, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.
[2]I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.
[3]Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili pressi gli Uffici centrali o presso la Prefettura.
[4]I tre esemplari per il Provveditorato agli studi richiesti dal primo comma dell'articolo 1, sono destinati: uno alla Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra citta' della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
