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A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali della Corte dei conti possono essere destinati anche vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori. Vice referendari sono altresi' addetti all'ufficio del pubblico ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni. Funzionari del ruolo di gruppo B della Corte dei conti esercitano presso le sezioni giurisdizionali le mansioni di segretari.

Testo in vigore dal 27 novembre 1956 al 17 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-11-19;1305~artunico · fonte del testo

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