Art. 5 — Tenuta dei libri e documenti di lavoro

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Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalita' del professionista al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'articolo 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1979 al 22 agosto 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art5 · fonte del testo

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