Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1979 al 22 agosto 2008. 161 parole tolte, 61 parole aggiunte.
Per lo svolgimentotolto: dell'attivita'aggiunto: della attivita' di cui all'articolo 2tolto: della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavorotolto: . In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.aggiunto: o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersitolto: della facolta' di cui al primo commaaggiunto: di questa facolta' devono comunicare preventivamentetolto: al competente ispettorato del lavoroaggiunto: alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' deltolto: professionistaaggiunto: soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' iltolto: recapito dello studioaggiunto: luogo ove sono reperibili i documenti.aggiunto: 2. Il consulente del lavorotolto: ed iaggiunto: e gli altri professionisti di cui all'articolo 1aggiunto: , comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiestatolto: dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge,aggiunto: degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzionetolto: amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.aggiunto: pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidivatolto: , la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000.aggiunto: della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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