Art. 5 — Tenuta dei libri e documenti di lavoro

Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari

Testo vigente dal 22 agosto 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1979 al 22 agosto 2008. 161 parole tolte, 61 parole aggiunte.

Per lo svolgimento tolto: dell'attivita' aggiunto: della attivita' di cui all'articolo 2 tolto: della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavorotolto: . In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente. aggiunto: o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi tolto: della facolta' di cui al primo comma aggiunto: di questa facolta' devono comunicare preventivamente tolto: al competente ispettorato del lavoro aggiunto: alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del tolto: professionista aggiunto: soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il tolto: recapito dello studio aggiunto: luogo ove sono reperibili i documenti. aggiunto: 2. Il consulente del lavoro tolto: ed i aggiunto: e gli altri professionisti di cui all'articolo 1aggiunto: , comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta tolto: dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge, aggiunto: degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione tolto: amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000. aggiunto: pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidivatolto: , la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000. aggiunto: della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art5 · fonte del testo

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