Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1944 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il personale dei cantonieri dovra' in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada.

[2]E' istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'art. 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sara' amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di mutuo soccorso tra capi cantonieri e cantonieri, di cui al R. decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.

[3]Tale fondo verra' costituito coi contributi del personale, da trattenersi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalita' che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze, e col contributo dell'A.A.S.S., il quale per ogni esercizio finanziario non potra' superare le L. 150.000. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377

2

Il D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e' amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, gia' a carico dell'Azienda autonoma statale della strada e' elevato a L. 1.000.000 e gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1944 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1933 al 24 dicembre 1944.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377

    Il D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e' amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, gia' a carico dell'Azienda autonoma statale della strada e' elevato a L. 1.000.000 e gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1754~art8 · fonte del testo

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