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[1]Il personale dei cantonieri dovra' in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada.
[2]E' istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'art. 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sara' amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di mutuo soccorso tra capi cantonieri e cantonieri, di cui al R. decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.
[3]Tale fondo verra' costituito coi contributi del personale, da trattenersi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalita' che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze, e col contributo dell'A.A.S.S., il quale per ogni esercizio finanziario non potra' superare le L. 150.000. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377
2Il D.lgs. Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Il fondo massa vestiario di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e' amministrato dalla Cassa di mutuo soccorso di cui al comma che precede. Il contributo, gia' a carico dell'Azienda autonoma statale della strada e' elevato a L. 1.000.000 e gravera' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1944 al 16 dicembre 2009
