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[1]Il personale dei cantonieri dovra' in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada.

[2]E' istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'art. 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sara' amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di mutuo soccorso tra capi cantonieri e cantonieri, di cui al R. decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.

[3]Tale fondo verra' costituito coi contributi del personale, da trattenersi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalita' che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze, e col contributo dell'A.A.S.S., il quale per ogni esercizio finanziario non potra' superare le L. 150.000.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1933 al 24 dicembre 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1754~art8 · fonte del testo

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