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[1]Il personale dei cantonieri dovra' in servizio indossare apposita divisa secondo le forme prescritte dalla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada.
[2]E' istituito uno speciale fondo per massa vestiario allo scopo di fornire il personale di cui all'art. 1 della presente legge dei capi di vestiario costituenti la divisa. Tale fondo sara' amministrato dal Comitato amministratore della Cassa di mutuo soccorso tra capi cantonieri e cantonieri, di cui al R. decreto 17 dicembre 1927, n. 2656.
[3]Tale fondo verra' costituito coi contributi del personale, da trattenersi sulle retribuzioni mensili di esso nelle misure e con le modalita' che saranno stabilite in apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., di concerto col Ministro per le finanze, e col contributo dell'A.A.S.S., il quale per ogni esercizio finanziario non potra' superare le L. 150.000.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1933 al 24 dicembre 1944
