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[1]Si entra a far parte del personale dei cantonieri col grado iniziale di allievo cantoniere. La permanenza in tale grado non potra' essere inferiore a due anni ed e' considerata come periodo di prova, durante il quale nessuna stabilita' acquista l'agente, ed il servizio relativo non sara' computato agli effetti del trattamento di quiescenza.
[2]Gli aspiranti alla nomina ad allievo cantoniere dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
- a)copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato i 18 anni di eta' e non i 35;
- b)certificato di cittadinanza italiana;
- c)certificato penale;
- d)certificato di buona condotta morale e politica;
- e)certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore, in difetto del quale l'aspirante dovra' sottostare ad una prova pratica;
- f)foglio di congedo militare o certificato di esito di leva;
- g)certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneita' alle mansioni di cantoniere.
[3]Ferme restando le disposizioni delle leggi 21 agosto 1923, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, circa la precedenza a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonche' quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, circa le preferenze ai fini dell'incremento demografico, e 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, circa le preferenze a favore degli orfani di guerra e degli orfani di caduti per la causa nazionale, saranno inoltre preferiti coloro che hanno prestato lodevole servizio presso l'A.A.S.S. od altre pubbliche Amministrazioni con mansioni di operaio stradale, nonche', a parita' di ogni altra condizione, gli ex combattenti e gli appartenenti al P.N.F. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Legge 6 aprile 1936, n. 629
1La Legge 6 aprile 1936, n. 629 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e' data facolta' al Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di nominare entro il 31 dicembre 1936 allievi cantonieri quegli aspiranti che ne avessero fatta domanda non piu' tardi del 30 giugno 1934 e che a quella epoca avessero gia' prestato, lodevole ininterrotto servizio, alle dirette dipendenze dell'Azienda autonoma statale della strada per non meno di due anni e non avessero superato l'eta' di 45 anni".
Testo in vigore dal 13 maggio 1936 al 16 dicembre 2009
