Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1933 al 13 maggio 1936. Leggi il testo vigente →
[1]Si entra a far parte del personale dei cantonieri col grado iniziale di allievo cantoniere. La permanenza in tale grado non potra' essere inferiore a due anni ed e' considerata come periodo di prova, durante il quale nessuna stabilita' acquista l'agente, ed il servizio relativo non sara' computato agli effetti del trattamento di quiescenza.
[2]Gli aspiranti alla nomina ad allievo cantoniere dovranno presentare apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
- a)copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha superato i 18 anni di eta' e non i 35;
- b)certificato di cittadinanza italiana;
- c)certificato penale;
- d)certificato di buona condotta morale e politica;
- e)certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore, in difetto del quale l'aspirante dovra' sottostare ad una prova pratica;
- f)foglio di congedo militare o certificato di esito di leva;
- g)certificato medico di sana e robusta costituzione e di idoneita' alle mansioni di cantoniere.
[3]Ferme restando le disposizioni delle leggi 21 agosto 1923, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, circa la precedenza a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, nonche' quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, circa le preferenze ai fini dell'incremento demografico, e 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, circa le preferenze a favore degli orfani di guerra e degli orfani di caduti per la causa nazionale, saranno inoltre preferiti coloro che hanno prestato lodevole servizio presso l'A.A.S.S. od altre pubbliche Amministrazioni con mansioni di operaio stradale, nonche', a parita' di ogni altra condizione, gli ex combattenti e gli appartenenti al P.N.F.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1933 al 13 maggio 1936
