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Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis secondo i criteri di cui al comma 1. 3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. 3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni

Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 4 maggio 1999

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1990

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1989 al 23 marzo 1990. 65 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Tra il tolto: ventesimo ed il decimo aggiunto: venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, … sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori tolto: e dei segretari pari al doppio aggiunto: di cui all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. tolto: I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e uno di essi e' designato segretario della sezione a scelta del presidente; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi. Ai membri effettivi, aggiunto: Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il tolto: settimo aggiunto: quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro tolto: il giorno successivo la aggiunto: quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario tolto: perche' provvedano alla sostituzioneaggiunto: , che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5-bis secondo i criteri di cui al comma 1. aggiunto: 3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. aggiunto: 3. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95~art6 · fonte del testo

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