[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 28 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 12)

[2]Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale Sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito". 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 maggio 1956, n. 493

3

La L. 16 maggio 1956, n. 493 ha disposto (con l'art. 21) che "La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge."

Testo vigente dal 27 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1948 al 27 giugno 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 maggio 1956, n. 493

    La L. 16 maggio 1956, n. 493 ha disposto (con l'art. 21) che "La misura degli onorari giornalieri stabilita dagli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e' elevata a lire 3000 per i presidenti ed a lire 2000 per gli scrutatori ed i segretari, al lordo delle ritenute di legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art25 · fonte del testo

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