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[1]Intervenuto il «nulla osta» ministeriale, di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della «centrale del latte» e' rilasciata dal prefetto della Provincia, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita', su domanda presentata dal Comune o Consorzio di comuni, corredata:
- a)del progetto esecutivo della «centrale»;
- b)del piano finanziario di impianto e di gestione;
- c)del regolamento organico del personale e di quello di esercizio.
[2]Il prefetto con lo stesso provvedimento, col quale concede l'autorizzazione, approva anche il progetto di cui alla lettera a), sentito l'ufficio del Genio civile, ed osservate le disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
[3]Quando per la esecuzione delle opere progettate si rendono necessarie espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del progetto, osservate le disposizioni degli articoli 4 e 5 della citata legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
[4]Contro il provvedimento del prefetto che nega l'autorizzazione, e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione centrale, di cui al seguente articolo 10.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
