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[1]Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, i contravventori alle disposizioni degli articoli 13 e 14 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
[2]Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto, nei casi di particolare gravita', puo' ordinare anche la chiusura temporanea o definitiva della «centrale», adottando, nel contempo, i provvedimenti che credera' necessari per assicurare la continuita' della provvista e della somministrazione del latte alla popolazione.
[3]Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, che decide sentita la Commissione di cui al precedente articolo 10.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
