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Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata. I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art33 · fonte del testo

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