Art. 56 — Fonti energetiche alternative

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Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali sara' data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale puo' stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera n) del precedente articolo 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per l'edilizia residenziale provvedera' a formare un elenco, da aggiornare ogni biennio, delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 27 marzo 1982

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