Art. 57 — Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 ((entro il 30 settembre 1982)).

Testo vigente dal 29 novembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1978 al 29 novembre 1981. 11 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tolto: tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: il 30 settembre 1982.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art57 · fonte del testo

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